SFL
società di filosofia del linguaggio

Statuto

I. Denominazione

1. È costituita una Associazione il cui nome è SOCIETÀ DI FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO.

2. L’Associazione ha sede in Roma.

 

II. Finalità

3. L’Associazione ha il duplice fine di promuovere:

a) il contatto ed il confronto sistematico tra i docenti ed i ricercatori italiani di Filosofia del Linguaggio e delle discipline affini, attraverso la creazione di una comunità di studiosi nel cui ambito ogni prospettiva di ricerca trovi pieno riconoscimento e appoggio;

b) la circolazione delle informazioni ed il confronto, anche oltre la specificità disciplinare, con altri studiosi, italiani o stranieri, interessati alla filosofia e al linguaggio.

L’Associazione collabora con altre associazioni che abbiano fini consimili.

 

III. Soci

4. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie : ordinari e sostenitori.

5. Qualunque persona fisica, di qualunque nazionalità, può essere ammessa a far parte dell’Associazione, in qualità di socio ordinario, dietro presentazione di domanda scritta indirizzata al Segretario. L’ammissione diventa effettiva all’atto del versamento della quota d’immatricolazione e della prima quota annuale. L’ammontare di queste quote è fissato dal Comitato esecutivo su proposta del Cassiere, e ratificato dall’Assemblea.

6. L’importo della quota di immatricolazione e della quota annua per i soci ordinari che siano studenti o dottorandi presso una Università italiana o straniera è fissato in misura pari alla metà di quello stabilito per gli altri soci ordinari.

7. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione, in qualità di soci sostenitori, dietro presentazione di domanda scritta indirizzata al Segretario, persone giuridiche ed enti quali dipartimenti universitari, biblioteche, altre associazioni scientifiche, e simili. Per i soci sostenitori l’importo della quota di immatricolazione e della quota annua è fissato in misura pari a tre volte quello normale stabilito per i soci ordinari.

8. L’anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre. La quota annua di associazione va versata nel corso dell’anno sociale a cui si riferisce, di norma prima dell’Assemblea annuale. Il mancato versamento della quota per un anno comporta la perdita dei diritti relativi a quell’anno. Il mancato versamento della quota per due anni consecutivi fa considerare dimissionario il socio moroso, che potrà essere riammesso solo dietro presentazione di nuova domanda e pagamento di una nuova quota di immatricolazione oltre alla quota annua.

9. Diritti dei soci :

a) Tutti i soci hanno diritto a ricevere gratuitamente l’Annuario corrispondente all’anno di iscrizione. Su tutte le altre pubblicazioni della Associazione i soci hanno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina in misura che verrà concordata tra il Comitato esecutivo e gli editori di tali pubblicazioni.

b) Tutti i soci possono inviare al Comitato esecutivo questioni e proposte riguardanti l’Associazione, su cui il Comitato è tenuto a pronunciarsi, anche mediante voto espresso per lettera.

c) Tutti i soci possono inviare al Comitato esecutivo proposte di contributi inediti per l’eventuale presentazione ai Convegni scientifici organizzati dalla Associazione, e la successiva pubblicazione negli atti.

d) Tutti i soci possono inviare al Comitato esecutivo proposte di articoli (per opere collettanee) e monografie scientifiche per l’eventuale pubblicazione nella collana della Associazione.

e) I soci ordinari partecipano con diritto di voto alle riunioni per la nomina delle cariche sociali; formulano ed accettano proposte di candidatura a dette cariche secondo le modalità del successivo articolo 15.

Un socio può essere eletto a ricoprire una sola carica alla volta.

 

IV. Organi sociali

10. Organi della Associazione sono : Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere, Comitato esecutivo, Comitato per le nomine, Assemblea dei soci.

Sono eletti dall’Assemblea dei soci : Presidente, Segretario, Cassiere, tre componenti del Comitato esecutivo (tra cui il Vicepresidente), tre componenti del Comitato per le nomine. La durata della carica decorre dal momento dell’elezione.

Il Presidente rappresenta l’Associazione e dà applicazione allo Statuto, con particolare riguardo al Titolo II. Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile per un solo biennio consecutivo.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente al raggiungimento dei fini sociali, lo rappresenta in sua assenza e ne assume le funzioni qualora egli ne sia impedito.

Il Segretario coordina l’azione degli organi della Associazione; resta in carica per un biennio ed è rieleggibile.

Il Cassiere gestisce i fondi della Associazione e compila il bilancio; resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

11. Comitato esecutivo : è composto, oltre che da Presidente, Segretario e Cassiere, da tre soci eletti in numero di uno all’anno e per la durata di tre anni ciascuno, e non immediatamente rieleggibili. Il socio eletto come componente che è giunto al terzo anno di carica svolge le funzioni di Vicepresidente.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente, ed è convocato dal Segretario almeno una volta l’anno, di norma quarantacinque giorni prima dell’Assemblea dei soci. Il Segretario invierà a tutti i soci il verbale di tale riunione e l’ordine del giorno proposto per l’Assemblea. Il Comitato esecutivo può essere anche convocato in qualunque momento su richiesta di uno dei componenti, o del Presidente del Comitato per le nomine. È la maggioranza semplice che costituisce il numero legale per le riunioni.

12. Il Comitato esecutivo agisce per conto dell’Assemblea dei soci. Del suo operato dà conto a quest’ultima, in occasione della convocazione annuale, attraverso una relazione del Presidente.

Al Comitato esecutivo è affidata l’approvazione del bilancio annuale compilato dal Cassiere, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea.

13. Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, con voto consultivo, il Presidente del Comitato per le nomine; possono partecipare, senza diritto di voto, i soci che hanno ricoperto cariche nel Comitato esecutivo nel quinquennio precedente.

Il Comitato esecutivo può decidere di invitare alle sue riunioni, sempre senza diritto di voto, altri soci la cui presenza ritenga utile.

I componenti del Comitato esecutivo possono delegare un socio a rappresentarli alle riunioni ed a votare per loro. A nessuno è consentito esprimere più di un voto per delega ricevuta.

14. Comitato per le nomine : è composto da tre soci eletti in numero di uno all’anno e per la durata di tre anni ciascuno, e non immediatamente rieleggibili. Il socio eletto come componente che è giunto al terzo anno di carica funge da Presidente del comitato.

15. Le elezioni si svolgeranno come segue. Il Comitato per le nomine procede, almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea dei soci, alla designazione di un socio per ciascuna carica da ricoprire, accertando che il socio designato sia disposto, se eletto, ad accettare l’incarico. Il Segretario invia a tutti i soci comunicazione scritta di tali designazioni.

I soci ordinari potranno, a loro volta, designare altri soci per ciascuna delle cariche, comunicandolo per iscritto al Segretario. Se il Segretario riceverà da almeno sei soci, almeno quindici giorni prima dell’Assemblea, una proposta di designazione di un socio per una data carica, accerterà se il socio designato è disposto, se eletto, ad accettare l’incarico; in caso di risposta positiva, egli conferirà a questi la candidatura a parità di condizioni con il candidato designato dal Comitato per le nomine, senza rendere noti i nomi dei proponenti. Qualora per la medesima carica vi sia più di un candidato, l’Assemblea procederà all’elezione per scrutinio segreto.

In caso di dimissioni di uno dei soci eletti a cariche sociali, il Comitato per le nomine, d’intesa con il Comitato esecutivo, procederà alla nomina di un socio come supplente alla carica per il completamento della durata di questa. La nomina del supplente dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea dei soci. Per eventuali candidature alternative valgono le regole sopra stabilite.

Se il Segretario riceverà da almeno dodici soci ordinari, almeno quarantacinque giorni prima dell’Assemblea, una proposta per dichiarare decaduto dalla carica uno dei soci eletti, tale proposta sarà posta all’ordine del giorno dell’Assemblea, senza rendere noti i nomi dei proponenti. L’Assemblea procederà alla votazione per scrutinio segreto, e la proposta per essere approvata dovrà ricevere i voti almeno della metà più uno dei soci presenti. Nel caso la proposta venga approvata, il Comitato per le nomine procederà alla nomina di un supplente come nel caso di dimissioni.

 

V. L’Assemblea

16. L’Assemblea generale dei soci si riunisce in via ordinaria una volta l’anno. La data e il luogo vengono stabiliti, su proposta del Comitato esecutivo, nel corso della precedente Assemblea annuale. All’ordine del giorno di ogni Assemblea, oltre ad altri punti stabiliti di volta in volta dal Comitato esecutivo, vi sono necessariamente : a) la relazione del Presidente, b) la ratifica del bilancio annuale, c) le elezioni a cariche sociali, d) data e luogo della prossima Assemblea.

Il Presidente dell’Associazione presiede a tutti i lavori dell’Assemblea. L’organizzazione dei lavori dell’Assemblea è affidata al Comitato esecutivo.

Ciascun socio partecipante all’Assemblea può rappresentare, se ne ha delega scritta depositata alla Presidenza, non più di due altri soci.

 

VI. Gruppi

17. Allo scopo di facilitare l’attività degli studiosi, i soci possono costituirsi in gruppi, secondo norme che verranno sottoposte all’approvazione del Comitato esecutivo e alla ratifica dell’Assemblea. L’Associazione collaborerà con i Gruppi al raggiungimento dei loro specifici obiettivi.

 

VII. Convegni e pubblicazioni

18. In occasione dell’Assemblea dei soci si terrà un esecutivo Convegno annuale di studi, la cui organizzazione è affidata al Comitato esecutivo.

L’organizzazione di altri convegni, o di iniziative di ricerca o di formazione quali Corsi o Scuole di Filosofia del Linguaggio, o comunque la partecipazione della Associazione ad altre iniziative, dovrà essere approvata dal Comitato esecutivo e ratificata dall’Assemblea. L’organizzazione di tali iniziative potrà essere delegata dal Comitato esecutivo ad uno o più soci, anche non facenti parte del Comitato.

Contributi inediti per i convegni organizzati dal Comitato esecutivo potranno essere da esso richiesti a soci noti per le loro competenze, o scelti tra quelli liberamente proposti dai soci entro termini prefissati. Il Comitato deciderà insindacabilmente in merito alla loro eventuale inclusione nel programma dei lavori ed alla assegnazione dei relativi limiti di tempo.

19. L’Associazione pubblica annualmente un «Annuario della Società di Filosofia del Linguaggio».

Pubblica altresì una collana “Pubblicazioni della Società di Filosofia del Linguaggio”, che potrà comprendere:

a) gli atti dei Convegni organizzati dall’Associazione;

b) altri volumi (manuali, bibliografie, e simili), proposti dal Comitato esecutivo, e curati da questo dopo l’approvazione dell’Assemblea;

c) monografie o raccolte di studi proposte direttamente dai soci al Comitato esecutivo.

Per i primi due tipi di opere, il Comitato esecutivo deciderà insindacabilmente, nel caso assieme ai soci da esso delegati, in merito alla sollecitazione di contributi, alla eventuale inclusione dei contributi inviati dai soci, ed alla assegnazione dei relativi limiti di spazio. Nel caso di proposte pervenute da uno o più soci, il Comitato invierà i testi pervenuti a tre lettori scelti fra i soci per le loro competenze: qualora la maggioranza di essi approvi la pubblicazione, i loro nomi saranno indicati nel contro frontespizio; qualora la maggioranza non approvi, il loro parere verrà inviato al proponente senza rivelarne i nomi.

 

VIII. Modifiche allo Statuto

20. Modifiche al presente Statuto dovranno essere proposte dal Comitato esecutivo, o fatte pervenire da almeno sei soci al Segretario, almeno quarantacinque giorni prima dell’Assemblea. Il Segretario invierà a tutti i soci comunicazione scritta di tali proposte, che saranno inserite in uno specifico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea. Per essere approvata, una proposta di modifica dovrà ricevere i voti di almeno i due terzi dei soci presenti.

 

IX. Scioglimento dell’Associazione

21. Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato da una Assemblea straordinaria convocata all’uopo. Per le questioni di ordine patrimoniale vigono le norme sancite dalle disposizioni di legge. Eventuali beni o redditi residui saranno devoluti ad associazioni o enti che perseguano finalità simili a quelle dell’Associazione.

 

X. Norme transitorie

Per quanto riguarda le cariche, al momento della costituzione la scadenza del mandato dei componenti del Comitato esecutivo sarà eccezionalmente fissata in anni uno per il primo di essi, in anni due per il secondo, mentre il terzo avrà la normale durata di anni tre. Il socio eletto per un solo anno fungerà da Vicepresidente e potrà eccezionalmente essere rieletto a componente del Comitato esecutivo con la normale durata. Le stesse modalità si seguiranno per il Comitato per le nomine. Anche il primo mandato di Segretario avrà durata un anno.

Per quanto riguarda la riunione dell’Assemblea nell’anno successivo alla costituzione, il luogo e la data saranno sempre in via eccezionale fissati dal Comitato esecutivo e comunicati a tutti i soci con almeno 30 giorni di anticipo.